Dalla procedura di fruizione dei crediti d’imposta, al calcolo dei risparmi energetici e gli attestati da trasmettere. In questo articolo parliamo dei principali dettagli del piano Transizione 5.0.
Diventa operativo il pano di Transizione 5.0
Il piano Transizione 5.0 diventerà operativo tra fine luglio e ferragosto, come confermato da Marco Calabrò, responsabile della segreteria tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Secondo Calabrò, il negoziato con la Commissione Europea è concluso, seppur con qualche giorno di ritardo per discutere alcuni punti sensibili, tra cui il criterio del ‘non arrecare danno significativo all’ambiente’.
“Abbiamo cercato di concordare con Bruxelles qualche apertura rispetto all’applicazione rigida di questi criteri, che avrebbe portato di fatto all’esclusione di interi settori, come l’agricoltura e i settori energivori (carta, ceramica, vetro, chimica, e così via). Credo che abbiamo ottenuto un buon equilibrio, ma questo ha comportato ancora qualche giorno di confronto con la Commissione Europea.” dice Calabrò in un’intervista del 1° luglio “In settimana il decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione. Nel frattempo, abbiamo già predisposto la piattaforma di comunicazione per le imprese, quindi lo stesso giorno in cui avverrà la registrazione saremo pronti per andare online”. Calabrò, conclude auspicando che “entro metà luglio tutto possa essere pienamente operativo.”
Transizione 5.0: periodo e procedura di fruizione
I progetti di innovazione ammessi al beneficio sono quelli avviati dal 1° gennaio 2024 e giunti a completamento entro il 31 dicembre 2025, dove con data di avvio si intende quella del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto di investimento. Mentre riguardo alla conclusione degli investimenti, viene fatta una distinzione tra:
- Investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, per cui vigono le regole determinate dall’articolo 109 del D.P.R. 917/1986.
- Beni finalizzati all’autoproduzione di energia, per cui viene considerata la data di fine lavori degli impianti.
- Formazione, vale la data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito.
Per l’accesso al beneficio l’impresa deve inviare una comunicazione preventiva al GSE all’avvio del progetto di innovazione, con il limite di una singola pratica alla volta per azienda. La comunicazione deve includere tutte le informazioni necessarie per identificare il beneficiario e il progetto, data di avvio e completamento, investimenti agevolabili e importo del credito d’imposta potenzialmente spettante, insieme alla certificazione ex ante.
Previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione, entro cinque giorni il GSE comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato, nei limiti delle risorse disponibili. Dopo aver ottenuto la conferma della prenotazione del credito, l’impresa deve inviare comunicazioni periodiche sull’avanzamento del progetto di innovazione. In particolare:
- entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato l’impresa deve comunicare di aver pagato almeno il 20% del costo di acquisizione dei beni;
- entro il 31 dicembre 2024 per attestare il pagamento di almeno il 50% del costo di acquisizione e garantirsi che il progetto rientri nel plafond del 2024 se il progetto sarà portato a compimento entro il 30 aprile 2025.
Una volta completato il progetto, e comunque entro il 28 febbraio 2026, l’impresa ha l’onere di inviare una comunicazione di completamento. Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione ex post, il GSE verifica i dati e la documentazione e comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione (che non può superare l’importo prenotato).
Dopo altri dieci giorni il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, da subito, in una o più quote, fino al 31 dicembre 2025. Nel caso di mancato utilizzo, entro tale data, dell’intero ammontare, deve essere utilizzato in cinque quote annuali di pari importo.
Transizione 5.0 e risparmio energetico da conseguire
Il credito d’imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili nell’ambito di ciascun progetto di innovazione:
- Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%: nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15% del costo, per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.
- Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%: nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.
- Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%: nella misura del 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 25% del costo, per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 15% del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.